La consulenza indipendente

Non sempre è facile quantificare il valore aggiunto di un servizio rispetto a scelte alternative. Nel caso della consulenza finanziaria viene in aiuto un white paper di Vanguard, una delle maggiori società al mondo nell’ambito della gestione di ETF e index funds. Prima di scendere nei dettagli, qualche caveat.

In primo luogo, il risultato raggiungibile è funzione della situazione di partenza di ogni singolo investitore: patrimoni investiti secondo asset allocation lontane dalle reali caratteristiche degli investitori (più frequente di quanto si possa immaginare), o che facciano uso abbondante di risparmio gestito (nelle sue varie forme: fondi comuni, gestioni patrimoniali, hedge funds, soluzioni assicurative…), sono quelli maggiormente suscettibili di significativi miglioramenti. In secondo luogo, a parte la riduzione di costi ottenibile con l’utilizzo di strumenti più efficienti, il valore aggiunto non è ovviamente distribuito in modo omogeneo anno dopo anno, bensì nel tempo in modo poco prevedibile a priori.

1. ADEGUAMENTO ASSET ALLOCATION

È riconosciuto e universalmente accettato nel settore finanziario il fatto che la performance di un portafoglio sia determinata in modo quasi esclusivo dall’asset allocation iniziale del portafoglio stesso. Altrettanto chiaro è il fatto che l’autodefinizione del profilo di rischio che ogni investitore tende a dare di sé è frutto principalmente dell’andamento dei mercati -e del proprio portafoglio- negli anni precedenti, e non di una reale analisi dei flussi di cassa prospettici, degli obiettivi di lungo termine e di una maggiore cultura finanziaria che è possibile raggiungere nella relazione con un professionista dedicato.

Questa percezione del proprio profilo di rischio basata sulla storia recente porta ad essere più propensi al rischio dopo anni positivi, e più prudenti dopo periodi negativi dei mercati: esattamente l’opposto di quanto è opportuno fare nella maggior parte dei casi. Oltre a questo, nel caso di investitori italiani è frequente l’abitudine di avere asset concentrati sui Titoli di Stato e nel settore immobiliare, senza considerare il fatto che queste due asset class sono state sì vincenti, ma in un periodo storico caratterizzato da trend demografici e economici che potrebbero oramai essere alle nostre spalle.

2. RIDUZIONE COSTI

Immaginiamo un portafoglio suddiviso tra liquidità, obbligazioni e azioni in parti uguali. Utilizzando degli ETF (Exchange Trade Fund), sopporterete un costo medio annuo dello 0,2% per le asset class più semplici e dello 0,5% circa per la parte azionaria: nel complesso, più o meno lo 0,4% annuo.
Sapete invece quanto state spendendo per lo stesso portafoglio, costruito attraverso fondi comuni anzichè ETF? Più del triplo, ovvero circa l’1,40% annuo. Difficile da credere?

3. RIBILANCIAMENTO

Ribilanciare i pesi delle asset class in portafoglio significa -in estrema sintesi- ridurre il peso di ciò che è salito molto, aumentando di converso l’allocazione alle asset class che sono rimaste indietro. Anche se la finalità ultima di questa operatività è rivolta alla riduzione del rischio -più che all’aumento del rendimento- l’analisi di Vanguard sopra citata quantifica in uno 0,35% il beneficio medio che si sarebbe ottenuto negli ultimi 50 anni grazie ad un periodico riequilibrio delle attività in portafoglio.

4. COACHING COMPORTAMENTALE

Prima di sorridere, pensate che Daniel Kahneman ha vinto un Premio Nobel per l’economia grazie ai suoi studi sulla finanza comportamentale. Difficilmente sarete in grado di ritenervi estranei alle differenti gradazioni di euforia e panico che caratterizzano ogni ciclo di mercato. Più che la scelta del “titolo giusto” o il puntare sul mercato migliore, ai fini della performance nel tempo è importante mantenersi coerenti con la strategia che si è scelta a mente fredda. E questo -l’esperienza insegna- è molto più semplice realizzarlo affiancati da un professionista i cui interessi coincidono con i Vostri, piuttosto che spinti da un venditore preoccupato delle sue commissioni.

Il consulente finanziario indipendente è un libero professionista che fornisce consulenza in materia di investimento. Il requisito dell’indipendenza è caratteristica essenziale di chi svolge questa attività: proprio per il fatto che l’unica remunerazione percepita dal consulente sia la parcella pagata dal cliente (senza che alcun compenso venga pagato da banche, Sim, Sgr o altro tipo di intermediario), il consulente finanziario indipendente è anche chiamato consulente fee-only.

Si tratta di una figura professionale relativamente nuova in Italia ma operativa all’estero da decenni, tanto che secondo una ricerca della CFP (Certified Financial Planner) Board of Standards, i consulenti indipendenti rappresentano la categoria professionale preferita da circa la metà degli investitori americani.

IL QUADRO NORMATIVO

L’attuale disciplina della consulenza finanziaria è il risultato di una lunga evoluzione che parte dalla legge n.1 del 2 gennaio 1991, che aveva inserito la consulenza tra le attività di intermediazione mobiliare sottoposte ad autorizzazione: qualche anno dopo, nel 1993, la Comunità Europea andò in una direzione molto diversa emanando la Direttiva 1993/22/CEE la quale ricomprese l’attività di consulenza tra i servizi accessori.

Il legislatore italiano con il d.lgs. 23 luglio 1996 n°415 recepì la Direttiva sopra citata, procedendo alla derubricazione dell’attività di consulenza da servizio d’investimento a servizio accessorio con la denominazione di “consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari”. Tale processo portò in Italia alla liberalizzazione dell’attività di consulenza che divenne esercitabile sia in forma individuale che in forma societaria. Successivamente, nell’aprile del 2004 il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno dato vita alla nuova Direttiva 2004/39/CE, MiFID (Market in Financial Instruments Directive). L’obiettivo è stato la creazione di un quadro giuridico europeo unitario, che assicurasse un livello di armonizzazione tale da dare la massima protezione agli investitori. La MiFID ha stabilito che la consulenza non è più un servizio accessorio (ossia che può essere svolto da chiunque), ma potrà essere erogata solo da soggetti autorizzati. L’art. 18-bis del TUF, inserito dal d.lgs. n. 164/2007, riconosce anche alle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti la possibilità di prestare la consulenza in materia di investimenti. Il medesimo articolo subordina l’esercizio dell’attività di consulenza all’iscrizione in un apposito Albo di nuova istituzione dedicato ai consulenti finanziari persone fisiche, Albo la cui costituzione viene da allora rimandata di anno in anno, con la possibilità di continuare ad esercitare la professione riconosciuta a coloro che già svolgevano l’attività di consulenti finanziari indipendenti alla data del 31/12/2007.

La Consob ha nel frattempo emanato il 12 gennaio 2010 il Regolamento Consulenti Finanziari.

Più nello specifico, secondo la Consob l’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso.

Recentemente il processo di adozione della normativa comunitaria è arrivato a compimento, a partire dall’adozione del nuovo Regolamento Intermediari da parte di Consob (delibera n. 20307 del 15/02/2018) che nel Capo V dall’art. 161 in poi regola l’attività dei Consulenti Finanziari Autonomi (cioè Indipendenti).

L’Albo è operativo dal 1 dicembre 2018.

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